Stati di malattia, covid19 e codici INPS: una nota per fare chiarezza

Da più parti in tutti questi mesi in presenza della pandemia, per lavoratrici e lavoratori immunodepressi – trapiantati e dializzati, compresi coloro che si trovano in condizione di insufficienza renale negli stadi più gravi – si è posto il problema di tutelarsi dal contagio dal COVID-19.

Governo e Parlamento sono intervenuti a partire dal 18 marzo 2020 – seppure a corrente alternata e non senza gravi contraddizioni in occasione delle proroghe – con misure di tutela, consentendo l’assenza dal lavoro in regime di ricovero ospedaliero domiciliare, determinando importanti conseguenze sulla retribuzione e sul periodo di comporto (periodo massimo di malattia consentito al lavoratore oltre il quale può incorrere nel licenziamento).

Per quanto riguarda la retribuzione l’assenza dal lavoro in regime di ricovero non determina la decurtazione dei primi tre giorni, cosiddetta carenza di malattia che è normalmente a carico del datore di lavoro.


Per quanto riguarda invece il comporto, il ricovero ospedaliero esclude il comporto ma non sempre e non per tutte le tipologie di contratti.

L’INPS per codificare gli stati di malattia fa riferimento a determinati codici.
In tutto il periodo del contagio come ANED abbiamo sempre indicato l’opportunità di fare riferimento al codice INPS V07. Il codice V07 indica gli stati di isolamento domiciliare volontario o obbligatorio. Il certificato medico che stabilisce la necessità di isolamento per evitare il contagio costituisce il giustificativo per l’assenza del lavoratore e, si sottolinea, senza conteggiare tale malattia nel comporto. La motivazione di tale esclusione risiede nel fatto che l’assenza è interamente a carico dell’INPS.

Per comprendere ancora meglio le ragioni dell’importanza di indicare il codice V07, occorre precisare che esistono altri codici INPS che possono riferirsi al COVID-19.

Il codice V15.9 individua, ad esempio, le condizioni “di rischio” da contagio e il lavoratore fruirà di tutela per l’assenza dal lavoro; questa ipotesi però non “sospende” il periodo di comporto del lavoratore.

Un altro codice INPS 480.3 categorizza le polmoniti da COVID-19, mentre il codice 079.82 segnala le malattie (segni + sintomi) COVID-19 correlate.

Alla luce delle precedenti considerazioni la situazione attuale può essere così riassunta:

  1. Dalla lettura del DL 105 del 23 luglio 2021 emerge che il governo ha prorogato solo parzialmente la tutela per i lavoratori fragili, prolungando CIG e Smart Working.
  2. Qualora con la conversione in legge del D.L 105 non dovessero intervenire modifiche al testo attuale le lavoratrici ed i lavoratori immunodepressi quando non avranno la possibilità di lavorare in SW, di cambiare mansione o di ricorrere alla cassa integrazione, potranno assentarsi unicamente in regime di malattia ordinaria e non più di ricovero domiciliare.
  3. In questa situazione alla domanda se può essere di qualche utilità ricorrere al codice V07, l’opinione di chi scrive è affermativa, perché il codice V07 è utilizzato dall’INPS – come sopra evidenziato – per codificare le assenze dovute alla necessità di isolamento per evitare il contagio con esclusione del periodo di comporto.

Naturalmente, nel mare di burocrazia cui siamo sommersi non possiamo avere la certezza dell’esclusione del periodo di comporto e, purtroppo, neppure della copertura finanziaria, considerate le notizie provenienti dall’INPS che lamentano l’esaurimento dei fondi stanziati dal Governo.
C’è davvero da essere arrabbiati perché è profondamente iniquo prevedere la proroga della fase di emergenza e non consentire a tutti i lavoratori malati cronici immunodepressi che ne hanno bisogno di potersi tutelare dai rischi del contagio. Incredibili contraddizioni che per nostra parte chiediamo conto ai ministeri interessati e anche delle commissioni parlamentari competenti.

Resta comunque inteso che le persone immunodepresse lavoratrici e lavoratori, a nostro parere, potranno ricorrere in caso di necessità utilizzare la malattia ordinaria, nei limiti di 180 giorni per anno solare.

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