Linee guida e requisiti minimi per il trasporto di malati in trattamento dialitico

premessa:

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al Centro Dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle Regioni. (L.E.A.)

ANED, sulla base dell’osservazione diretta e dei riscontri dei propri associati, in merito specifico delle modalità di organizzazione, fornitura e controllo del servizio trasporto dializzati, ritiene che i requisiti minimi, di seguito elencati, debbano essere riconosciuti indistintamente a tutti i pazienti in malattia renale cronica che usufruiscono della terapia sostitutiva (dialisi) presso un centro per il servizio dialisi. Poiché si tratta di requisiti minimi ANED auspica che siano la base comune per tutte le Regioni di tutto il territorio nazionale.

1. L’ Azienda Sociosanitaria prende in carico il malato che comincia la dialisi e provvede a fornirgli, oltre ai vari adempimenti più propriamente sanitari, anche il servizio di trasporto tra il suo domicilio e quello dal centro dialisi e ritorno ( anche nel caso di altro domicilio, vacanza et cetera, previa comunicazione al Servizio Sanitario di riferimento);

2. ANED ritiene che la convenzione tra Azienda Sociosanitaria e fornitore del servizio sia la modalità migliore per garantire il trasporto a tutti i dializzati;

3. i criteri di erogazione del servizio si basano sulla certificazione del medico nefrologo, dal livello minimo semplice a quello più complesso, quindi anche per il paziente che ritenga di poter guidare il proprio mezzo;

4. I mezzi di trasporto: autovettura, autolettiga, furgone finestrato ecc. devono essere definiti nella loro dotazioni (carrozzina, mezzi di primo soccorso ecc. ), e nella qualifica del personale addetto;

5. Il trasporto deve rispondere a criteri di appropriatezza e qualità: tempi di attesa ridotti (di norma inferiori alla mezz’ora), caratteristiche del mezzo adatte a quel tipo di paziente, possibilità o meno di partecipare ad un trasporto plurimo, necessità per l’accompagnamento dal mezzo al reparto dialisi o all’abitazione, et cetera;

6. Il fornitore del servizio di trasporto è tenuto a non chiedere integrazioni di costi, né alcunché al paziente trasportato. Di questo e delle caratteristiche di erogazione del servizio viene edotto dall’ Azienda Sociosanitaria il paziente che entra in dialisi, dandogli anche un riferimento a cui rivolgersi per la segnalazione di disservizi o anomalie;
7. Il paziente autonomo, previo parere del medico nefrologo, viene rimborsato direttamente dal Servizio Sanitario, sulla base della certificazione delle dialisi effettuate, che il centro dialisi invia mensilmente direttamente al Servizio Sanitario, per le spese del viaggio A/R, o di 2 viaggi A/R se accompagnato, le tariffe per il rimborso vengono aggiornate periodicamente. Quando il paziente, dopo aver informato la struttura sanitaria di residenza, si reca in altre Regioni o all’estero, il diritto al rimborso deve essere garantito facendo riferimento alle condizioni in cui il paziente viene a trovarsi nella località ospitante, previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute.

8. Il Servizio Sanitario monitora periodicamente che la qualità effettiva del trasporto sia corrispondente alla convenzione sottoscritta, sia mediante verifiche a campione in itinere, sia somministrando agli utenti questionari di “customer care”;

9. Il Servizio Sanitario provvede, a livello regionale, alla pubblicazione di un rapporto almeno annuale sull’andamento del servizio, comprensivo della verifica sistematica del grado di soddisfazione degli utenti;

10. Il Servizio Sanitario, a livello regionale, predispone le modalità per la verifica periodica dell’adeguatezza e dell’andamento del servizio di trasporto con le associazioni rappresentative dei malati nefropatici in terapia sostitutiva.

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