DDL n. 2488 – Il 10 febbraio 2022, nel corso della discussione al Senato, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, recante la “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, è stato approvato il DDL in commissione con una modifica dell’art. 17 (modificato rispetto al testo del proponente) e oggi 17 febbraio 2022 è posto all’esame del Parlamento.
La novità consiste nel ripristino di tutte le tutele per i lavoratori fragili, compresa la possibilità di assentarsi dal lavoro per proteggersi dai rischi di contagio da Covid1-19.
Si tratta di una misura temporalmente limitata fino al 31 marzo 2022, con decorrenza retroattiva dall’1 gennaio 2022. Una misura parziale, ma comunque utile per avvicinarsi auspicabilmente in una fase – ci auguriamo – di riduzione dei rischi e di tendenziale superamento della grave emergenza che ancora si vive.
Questi i punti principali:
- Viene prorogato fino al 31 marzo lo smart Working
- Viene ripristinata con retroattività dal 1 gennaio 2022 la possibilità di assenza parificata al ricovero ospedaliero per gli immunodepressi per i quali non è possibile svolgere le proprie mansioni a distanza
- Viene rinviata all’1 aprile 2022 la norma prevista dal decreto interministeriale Brunetta/Speranza/Orlando che prevede una restrizione dei soggetti fragili esentabili dal lavoro in presenza
- La norma è coperta dallo stanziamento di 40 milioni di euro.
Il nostro giudizio ANED su questo provvedimento non è per nulla esaltante. Più volte abbiamo ribadito che le misure di tutela dei lavoratori fragili dovevano seguire i provvedimenti che prorogavano l’emergenza sanitaria. Naturalmente non trascuriamo l’importanza della norma, seppure limitata perché interessa diverse migliaia di malati cronici immunodepressi, una parte dei quali nonostante il vaccino non ha sviluppato una adeguata risposta immunitaria.