Calabria: approvata la nuova norma regionale sul trasporto dializzati, soddisfazione di ANED per la delibera

Il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato nella seduta del 3 maggio scorso una modifica all’articolo n. 4 della legge n. 36 del 1986 (clicca qui per leggere e scaricare il testo integrale della delibera, pagine 11 e 12 del documento) che disciplina il rimborso dei costi di trasporto dal proprio domicilio al centro dialisi per i pazienti in trattamento dialitico.

A seguito della modifica, si segnala quanto segue:

1 – Le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) competenti riconoscono ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico e controlli il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, dal domicilio ai centri di nefrologia-dialisi e ritorno, effettuato con le modalità di seguito indicate:
a) trasporto con servizi pubblici di linea;
b) trasporto con mezzo proprio anche accompagnati dal caregiver
familiare;
c) trasporto con servizi pubblici non di linea;
d) trasporto con mezzi destinati ai pazienti non autosufficienti, non
deambulanti o non trasportabili con altri mezzi;
e) trasporto sanitario con ambulanze attrezzate.


1-bis. Il servizio di trasporto con le modalità di cui al comma 1, lettere d)
ed e) è assicurato dalle ASP che si avvalgono di personale e mezzi propri. Le
aziende sanitarie, qualora non provvedano direttamente ad assicurare il servizio
di trasporto, affidano il servizio medesimo all’esterno, nel rispetto della normativa
vigente e dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle
spese effettivamente sostenute al fine di garantire l’espletamento del servizio di interesse generale ovvero, in via residuale, garantiscono il rimborso delle spese
sostenute ai pazienti che ne hanno fatto richiesta.


1-ter. Il rimborso delle spese sostenute dai pazienti, ai sensi del comma 1,
è soggetto ai seguenti limiti:
a) quanto alle spese di cui alla lettera a), in misura pari al costo sostenuto
secondo tariffa;
b) quanto alle spese di cui alla lettera b), in misura pari a un quinto del
costo del carburante per il numero di chilometri percorsi, commisurato al prezzo
mensile della benzina consultabile sul sito internet del Ministero dello sviluppo
economico;
c) quanto alle spese di cui alle lettere c), d) ed e), il dipartimento
competente in materia determina con apposito provvedimento la misura del
rimborso, ovvero in alternativa l’erogazione di un voucher in favore dei pazienti.


1-quater. La preventiva autorizzazione della competente ASP in merito
alla modalità di trasporto è condizione necessaria per l’erogazione del rimborso.
L’autorizzazione predetta è rilasciata sulla base di documentate e accertate
motivazioni di carattere sanitario, quando l’uso dei comuni mezzi di trasporto
pubblico di linea non sia possibile o l’assistito sia impossibilitato a utilizzarli per
condizioni fisiche o per situazioni ambientali.


1-quinquies. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1-ter, lettera c), le ASP procedono ai rimborsi sulla base dei provvedimenti o dei
regolamenti rispettivamente adottati.”

Ringraziamo per aver prestato il giusto ascolto il commissario ad acta, Roberto Occhiuto e i membri della terza commissione del Consiglio regionale presieduto da Michele Comito” commenta Giovanni Cicino, vicesegretario del Comitato Regionale ANED CalabriaQuesto ascolto porterà sicuramente a nuovi frutti, soprattutto, nella revisione della rete nefrodialitica e ad un’attenzione massima al mondo dei trapianti»

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