La Legge 210 (pubblicata in G.U. n. 55 del 6 marzo 1992), modificata ed integrata dalla Legge 25 luglio 1997, n. 238 prevede la concessione di un indennizzo per i soggetti che presentano danni irreversibili al fegato a causa di trasfusioni, vaccinazioni o somministrazione di emoderivati.

L’indennizzo spetta anche al coniuge che risulti contagiato dal paziente ed al figlio contagiato durante la gestazione.

L’indennizzo decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e consiste in un assegno di importo mensile variabile tra i 550 e i 620 Euro, secondo la gravità del danno subito, ed è cumulabile con ogni altra pensione o indennità.

I termini per la presentazione della domanda sono di 3 anni dal momento in cui la persona è venuta a conoscenza del danno subito. Per tutti coloro che sono stati danneggiati da epatite C prima dell’entrata in vigore della legge il termine sarebbe quindi  scaduto nel marzo 1995. Alcune sentenze hanno però stabilito la possibilità di ottenere l’indennizzo anche da parte di coloro che hanno presentato domanda entro il 28 luglio 2000.

La possibilità di ottenere l’indennizzo ex Legge 210 viene riconosciuta solo per coloro che riescono a dimostrare di aver contratto l’infezione attraverso trasfusioni e non a coloro che vengono contagiati per altri motivi.

In questo caso l’unica strada – non semplice da percorrere – è quella della causa per danni, citando in giudizio il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera o dell’ASL da cui dipende il Centro Dialisi pubblico, o il legale rappresentante della struttura privata.

Qualora a causa delle patologie previste dalla legge, sia derivata la morte, gli eredi possono presentare domanda – entro il termine perentorio di 10 anni dalla data del decesso –  per un assegno di 77.468 Euro (-150 milioni di lire), oppure per l’assegno mensile per la durata di 15 anni. Il nesso di causalità tra la patologia epatica e la morte deve essere provata da cartella clinica o da scheda di morte ISTAT.

Se la persona danneggiata dopo aver presentato la domanda, muore, per qualsiasi altra causa,  prima di percepire l’indennizzo, agli eredi competono le rate maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte del paziente.

Al Ministero della Salute si possono chiedere informazioni sullo stato delle pratiche telefonando allo 06.5994.2400 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
Se ha già passato la visita alla CMO e l’istruttoria è ancora in corso, se ha già avuto esito e gli è stata assegnata la categoria VII o VIII, se non  è stato riconosciuto l’indennizzo perché “non ascrivibile al alcuna categoria” e il paziente si aggrava, è possibile chiedere la revisione entro 6 mesi da quando si evidenzia il peggioramento, presentando domanda al Ministero, tramite l’ASL di appartenenza.